Cosa succede all’ assegno di divorzio quando il coniuge intraprende una convivenza con un’altra persona?
Per anni, la giurisprudenza dominante è stata ferma nel disporre la revoca dell’assegno di divorzio nel caso che il coniuge avesse instaurato una stabile convivenza con altra persona (Cass. 6855/2015).
In un precedente articolo, avevo già trattato, la questione della specificità della natura dell’ assegno divorzile ed il criterio “composito-integrato” nella valutazione analitica del profilo soggettivo del richiedente.
Nel profilo soggettivo, per il diritto di famiglia, si analizza l ’ intera storia matrimoniale.
La natura composita dell’ assegno di divorzio
In sede di divorzio può essere erogato un assegno di divorzile come rimborso in favore del coniuge economicamente più debole .
L’ assegno si compone di una parte assistenziale e di una compensativa.
La componente assistenziale richiama i principi del matrimonio nella solidarietà ed nei sostegni morale e materiale.
La compensativa invece tiene conto dei sacrifici e delle rinunce alla propria carriera, all’ apporto del coniuge “debole” alla formazione del patrimonio familiare o del coniuge durante il matrimonio.
Oggi la Suprema Corte a sezioni riunite, con sentenza n. n. 32198/2021, ha stabilito che non può sussistere alcun automatismo di revoca dell’ assegno di divorzio.
Nel ribadire l’ importanza dell’ accertamento analitico e del bilanciamento tra i vari interessi in gioco, l’ attuale sentenza ha stabilito che la convivenza non fa cessare l’ assegno divorzile nella sua componente compensativa.
A mio giudizio, la novità non è tanto rivoluzionaria se inquadrata nel contesto della precedente sentenza del 2018 (Cass. S.U. 18287/2018) che aveva già trattato sulla natura dell’ assegno divorzile e sulla necessaria valutazione caso per caso.
Ancora una volta nella materia del diritto di famiglia diventa decisivo il ruolo dell’ avvocato divorzista nell’ approfondimento istruttorio e nelle prove che saprà fornire al Magistrato per la migliore difesa degli interessi del proprio cliente.
Avv. Chiara Trapani