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Donazione diretta ed indiretta: profili civilistici e tributari

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Sul tema della donazione diretta ed indiretta, la recente Sentenza della Corte di Cassazione n. 18725 del 27 luglio 2017 chiarisce la differenza tra donazione indiretta liberale e donazione diretta, cosa si intende per donazione indiretta senza formalismi, cioè non redatta presso un notaio, e donazione diretta. In caso di mancanza di atto pubblico e quindi della stipula e la registrazione del contratto di donazione presso un notaio la donazione è da ritenersi nulla. In questo caso, a differenza della prassi adottata ad oggi dal Fisco, non è dovuta alcuna imposta di donazione perché di fatto si tratta di atto nullo.

La conclusione immediata alla sentenza della Cassazione del 27 luglio 2017 è che non è dovuta alcuna imposta sulle donazioni informali non redatte presso un notaio, come nel caso di donazioni di denaro tra genitori e figli.

Si tratta di donazioni nulle, che possono essere impugnate dagli eredi all’ atto della successione. Essendo atti nulli non si può pretendere il versamento dell’imposta di donazione in caso di erogazioni informali per “manifesto difetto di capacità contributiva”.

La donazione è il contratto con il quale un soggetto (detto “donante”) trasferisce un proprio diritto o la proprietà (di un immobile, di una somma di denaro, etc.) ad un altro soggetto (detto “donatario”) o assume verso quest’ultimo una obbligazione (ad esempio: l’obbligo di corrispondergli una rendita vitalizia) per spirito di liberalità, senza cioè ricevere una controprestazione.

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