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La questione dell’ assegno di divorzio

corte di cassazione
 

L’assegno di divorzio è dovuto solo a chi non è o né può essere economicamente autosufficiente.

Molto clamore è derivato dalla ormai famosa sentenza n. 11504/2017 della I Sezione della Corte di Cassazione sulla questione dell’ assegno di divorzio.

A mio avviso, è troppo alta l’ aspettativa sulla imminente decisione delle sezioni unite civili della Suprema Corte di Cassazione che dovrebbero risolvere il contrasto giurisprudenziale sull’ assegno di divorzio.

Dopo l’ udienza pubblica del 10 Aprile 2018, a giorni è prevista la sentenza, molti clienti e colleghi mi hanno indotto a questa riflessione.

Data la mia esperienza in diritto matrimoniale, non credo che la Cassazione seppur a sezioni unite, potrà stravolgere ipso facto l’ impianto legislativo dell’ istituto del matrimonio.

Infatti  l’art. 5 della L. 1 dicembre 1970 stabilisce che “ il Tribunale , tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi e valutati tutti gli elementi anche in relazione alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o non può procurarseli per ragioni oggettive”.

Negli ultimi 20 anni l’interpretazione è stata univoca: l’assegno divorzile deve essere commisurato anche al ‘pregresso tenore di vita’.

Tuttavia, va detto, che tale criterio non sempre  è stato seguito alla lettera, così determinando situazioni non solo percepite ingiuste ma talvolta paradossali.

Frequentemente infatti l’ assegno di divorzio è diventato una rendita passiva per ex mogli/mariti di giovane età ed assolutamente abili al lavoro.

Tra l’ altro, trovo ineccepile la sentenza 11504/2017 nel contenzioso fra l’ex ministro e la moglie.

Laddove la Suprema Corte, confermando l’ analisi del Giudice di prime cure che aveva approfonditamente valutato i rispettivi asset patrimoniali e la piena indipendenza economica della moglie,  ha emesso la famigerata pronuncia.

Non penso che i diversi criteri indicati dal legislatore per la determinazione dell’assegno di divorzio potranno essere annullati dopo anni di consolidata giurisprudenza.

Confido che nella prossima decisione verrà fatta chiarezza, ribadendo l’ importanza storico – giuridica dell’ istituto del matrimonio con maggior attenzione ai singoli e diversi casi che dovranno essere interpretati con equità ed equilibrio tenendo conto delle avvenute evoluzioni sociali ed economiche.

Avvocato Chiara Trapani

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