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Testamento Europeo: certificato successorio europeo

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Testamento europeo : regolamento UE 650/2012

Il 17 agosto 2015 è entrato in vigore il Certificato Successorio Europeo , nell’ ambito del Regolamento UE 650/2012. Tale regolamento europeo  riforma il diritto comunitario privato in materia di successione mortis causa . Eccezione per Danimarca, Regno Unito e Irlanda che non partecipano al regolamento.

L’istituto è stato previsto per essere utilizzato quando una successione ereditaria deve essere provata in un paese dell’Unione Europea differente da quello la cui legge disciplina la successione.

Trattasi di una novità significativa in materia di successione. Viene normata  a livello comunitario la competenza e la legge applicabile nella successione.

Il regolamento si applica a tutti gli aspetti civili della successione patrimoniale di una persona deceduta, tranne che per le questioni legate al reddito/fiscali, doganali, amministrative.

Non disciplina i regimi patrimoniali tra coniugi, le donazioni ed i piani pensionistici.

La regola generale è che la legge applicabile è quella del paese in cui il defunto aveva la residenza abituale al momento della morte.

Tuttavia, può essere prevista un ‘eccezione qualora, prima del suo decesso, una persona abbia deciso che la legge applicabile sarà quella del suo paese di origine.

La stessa legge si applica a tutta la successione, indipendentemente dal fatto che trattasi di bene mobile o immobile o dal paese dove è situato.

La disciplina applicabile individuerà i beneficiari e le loro rispettive quote. Oltre alla capacità di succedere ed i poteri degli eredi o degli esecutori testamentari o amministratori. Dovrà individuare inoltre la responsabilità per i debiti ereditari, la divisione dell’eredità.

Residenza abituale

Dal 17/08/2015, la UE riconosce come “legge materiale successoria” quella del paese in cui il defunto aveva stabilito la sua “residenza abituale”.  L’interpretazione del concetto di “residenza abituale” è quella di una stabile relazione con quel territorio. Tale interpretazione avrà il concorso dell’ elemento soggettivo ed oggettivo. Diversamente, dal previgente criterio della nazionalità, il concetto di “residenza abituale” richiede un’ attività di ricerca del luogo centro degli interessi del defunto alla morte.

Certificato successorio europeo

Il regolamento (UE) n. 1329/2014 istituisce i moduli da utilizzare per accompagnare il presente regolamento, in particolare il certificato successorio europeo.

Il certificato successorio europeo è un documento opzionale rilasciato dall’ autorità che si occupa della successione.

È utilizzabile dagli eredi, dai legatari, dagli esecutori testamentari o amministratori dell’eredità  in un altro paese dell’UE.

Una volta emesso, il certificato è efficace in tutti i paesi dell’UE senza che sia necessario alcun procedimento speciale.

Il certificato successorio europeo avrà gli stessi effetti, stabiliti nel regolamento, in tutti i paesi dell’UE. Anche se in contrasto con i certificati nazionali di successione dei vari paesi membri.

 

 

Imposta di successione

Deve tenersi conto che sempre più la ricchezza si ritrova nel passaggio ereditario. Considerando la crisi globale, potrebbe essere un importante pivot per gli stati. Da qui la crescente pressione politica verso l’ aumento dell’imposta di successione per “far cassa”.

Dall’ analisi della tabella 2, si nota immediatamente come negli altri paesi Europei le aliquote siano più alte dell’ Italia. Anche le franchigie sono di gran lunga più basse . In Francia le aliquote variano in base al valore del bene. Oscillano dal 5 al 40% per i parenti in linea retta. Per beni dal valore compreso tra 15.000 e 550.000 euro, si paga, ad esempio, il 20%. Per i figli, inoltre, la franchigia è di 100mila euro.

Anche in Germania l’ aliquota varia in base al valore dei beni ereditati. Dal 7%-30% per parenti stretti, dal 15%-43% per parenti di 2°, dal 30%- 50% per altri.

Tale Regolamento avrà delle ripercussioni sull’ Italia, che presumibilmente dovrà rivedere, in senso peggiorativo, le aliquote/franchigie per la successione.

Testamento europeo : stato di attuazione

Diversi i  casi finora presentati alla Corte di Giustizia dell’Unione Europea.

Il 12/10/2017  il primo quesito interpretativo della Corte di giustizia in merito al regolamento UE 650/2012.  E’ stato validato il legato “per vindicationem” anche in uno Stato membro che non lo consentiva secondo la legge nazionale  (C-218/16-Kubicka).

Nel caso specifico è garantita l’ efficacia di un testamento redatto in applicazione di una normativa di uno Stato membro anche all’ estero, nel campo dei diritti reali immobiliari.

Nel secondo caso, ( C-558/16 -Mahnkopf), la Corte ha statuito l’ applicabilità del regolamento anche ai casi in cui la legge del paese membro preveda un particolare criterio di calcolo dei diritti del coniuge superstite maturati in costanza di matrimonio e da tenere in conto in sede di successione.

Nel ricorso ( C20/17 – Oberle), si discuteva sul rapporto tra il certificato successorio europeo e l’ analogo certificato dello stato membro.  E’ stato affermata la validità e competenza dell’autorità dello Stato di residenza abituale  anche per il rilascio dei certificati nazionali di successione.

Sentenza 17/01/2019 Corte di Giustizia. Nella causa C‑102/18- Klaus M.M.Brisch, avente ad oggetto domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dall’Oberlandesgericht Köln (Tribunale superiore del Land, Colonia, Germania).

Sentenza 23/05/2019 Corte di Giustizia. Nel procedimento C‑658/17- WB , avente ad oggetto la domanda di pronuncia pregiudiziale proposta dal Sąd Okręgowy w Gorzowie Wielkopolskim (Tribunale regionale di Gorzów Wielkopolski, Polonia.

 

Studio Legale Avv. Chiara Trapani

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